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Cap. I - COSTITUZIONE Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita un'associazione denominata ASSOCIAZIONE MECCANICA disciplinata dagli art. 36 e seguenti del C.C. e regolata dalle disposizioni qui di seguito riportate. Art. 2 - SEDE La sede dell'associazione è in Bologna. Essa potrà istituire succursali, sedi secondarie, uffici e dipendenze in genere su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero determinando eventuali poteri di rappresentanza o di gestione delle persone preposte. Art 3 - DURATA La durata dell'associazione è illimitata. Art. 4 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Scopo dell'A.M. è di riunire tutti coloro che operano nel campo della meccanica e dell'impiantistica, di favorire la ricerca scientifica e di promuovere la cultura, lo studio e diffondere la conoscenza delle discipline meccaniche, impiantistiche ed organizzative e delle loro applicazioni con i mezzi e con le forme più adatte. L'A.M. costituisce e mantiene collegamenti con Associazioni affini, sia nazionali che straniere. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi culturali, sociali ed umanitari. A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività: Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, visite aziendali e qualunque altra attività d'interesse culturale per gli associati; Iniziative ricreative: viaggi, pranzi sociali ed altri incontri ricreativi; Attività associative: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro. Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento e specializzazione nel campo della meccanica e dell'impiantistica, costituzione di gruppi di studio e di ricerca. Attività editoriali: pubblicazione d'annuari, riviste o bollettini periodici, pubblicazione d'atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio. L'A.M. è apolitica e aconfessionale; essa rimane estranea a tutto quanto concerne i problemi di categoria ed ai rapporti di lavoro, sia individuali che collettivi. Cap. II - ASSOCIATI Art. 5 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI Possono far parte dell'A.M. le persone, le Aziende, le Associazioni e gli Enti che operano nel campo della meccanica, dell'impiantistica o comunque ne siano interessati. Gli associati dell'A.M., possono essere: Effettivi, Juniores, Sostenitori, Benemeriti ed Onorari.
Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed i Soci onorari hanno diritto:
Art. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI L'ammissione avviene su richiesta degli interessati con il contestuale versamento della quota associativa. Art. 8 - DOVERI DEI SOCI L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota versata né a liquidazioni di sorta di quote del patrimonio comune, fermo restando il loro obbligo di versamento di quanto ancora dovuto all'atto di perdita della qualifica di associato. Cap. III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 10 - Sono Organi dell'Associazione:
Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, sono onorifiche, sono valide solo se accettate, non danno luogo a retribuzioni o indennizzi e sono rinnovabili. Tuttavia il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate ed eventualmente attribuire dei compensi per i mandati conferiti. Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati; le decisioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e tutti i soci onorari; i soci con età inferiore ai 18 anni partecipano senza diritto di voto. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può essere convocata inoltre:
Art 12 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA L'assemblea dei Soci è convocata a cura del Segretario del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata, senza particolari formalità, mediante comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno, da inviarsi agli associati e da appendersi nella sede associativa almeno 10 giorni prima della data stabilita. Art. 13 -COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:
formula suggerimenti al Consiglio Direttivo su iniziative ed attività da realizzare; in sede straordinaria:
Art. 14 -COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'assemblea. Ogni associato avente diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto altro associato. Ogni associato potrà portare quante deleghe riceve, senza limitazione. Ai fini della validità della costituzione dell'assemblea si considerano presenti anche gli associati che hanno espresso il loro voto per corrispondenza. Art. 15 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA Salvo che per le votazioni riguardanti persone, e quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno tre soci, l'assemblea vota a scrutinio palese per alzata di mano. In tutte le votazioni, ove non diversamente stabilito, nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti. E' ammesso il voto per corrispondenza: in tal caso la votazione da parte degli associati deve avvenire mediante comunicazione scritta in busta chiusa siglata da far pervenire all'associazione entro il giorno fissato per la riunione. Eventuali modalità diverse saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le suddette buste saranno aperte in sede d'assemblea da parte del Segretario. Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è formato da:
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario e fino alla prima assemblea, nella quale si provvederà alla elezione dei consiglieri mancanti. Art. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo:
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 18 - DURATA IN CARICA Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e al suo scadere decadono tutte le cariche sociali e gli incarichi ad esso deliberati. I membri del Consiglio Direttivo, in caso di mancata partecipazione non giustificata ad almeno tre riunioni consecutive, decadono dal loro mandato; tale decadenza sarà operativa solo se deliberata dal Consiglio stesso. Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni volta che lo ritenga il Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate al termine d'ogni incontro mediante indicazione della data e dell'orario nel verbale da inviarsi per posta a tutti i consiglieri e revisori, compresi gli assenti; ai fini della validità occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Art. 20 - PRESIDENTE Il Presidente: -presiede l'Assemblea dei Soci -convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Art. 21 - COMPITI DEL PRESIDENTE Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di delega ad altro Consigliere, escluso il Tesoriere; la delega può essere conferita solo a tempo determinato per uno specifico oggetto. In caso d'impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente più anziano in carica o, in via subordinata, d'appartenenza all'Associazione. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Art. 22 IL SEGRETARIO Al Segretario compete:
Art. 23 IL TESORIERE Al Tesoriere compete la responsabilità della gestione finanziaria dell'Associazione secondo le vigenti leggi, Art. 24 REVISORI DEI CONTI Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo. Art. 25 ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti, e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo della loro competenza. Cap.IV - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Art. 26 - QUOTE L'importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo. Art. 27 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione provvede al proprio finanziamento mediante:
Art. 28 - PATRIMONIO SOCIALE L'A.M. può costituirsi un patrimonio sociale formato da beni mobili ed immobili. Cap. V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 29 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o richiesto da almeno un quarto dei Soci. Art. 30 - LIQUIDAZIONE Le modalità della liquidazione e la destinazione del patrimonio agli scopi dell'associazione oppure a scopi affini sono deliberate a semplice maggioranza dei votanti dell'Assemblea dei Soci. Cap. VI - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 31 ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno. Art. 32 - CONTROVERSIE Qualsiasi controversia possa sorgere fra l'associazione e gli associati, o fra gli associati in dipendenza del rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due saranno nominati uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo sarà nominato dai membri già designati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella cui giurisdizione si trova la sede sociale al quale compete altresì la nomina dell'arbitro di quella parte che resasi negligente abbia omesso di provvedere in tal senso. Qualora le parti contendenti fossero più di due, l'intero Collegio Arbitrale sarà nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella cui giurisdizione si trova la sede sociale Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in modo irrituale e rispettando il contraddittorio, ed il lodo sarà inappellabile ove consentito dal Codice di Procedura Civile. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma del Codice di Procedura Civile. Art. 33 - RINVIO Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni ed in particolare quelle portate dal titolo II libro I del Codice Civile e norme d'attuazione transitorie relative. |
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ASSOCIAZIONE MECCANICA presso FONDAZIONE ALDINI VALERIANI -
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