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  LO STATUTO

STATUTO SOCIALE

(dal 2 aprile 2011)

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Cap. I - COSTITUZIONE

 

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione, denominata “ASSOCIAZIONE MECCANICA” disciplinata dal Codice Civile e regolata dalle disposizioni qui di seguito riportate.

 

ART. 2) SEDE

La sede sociale dell'Associazione è in Bologna. Essa potrà istituire succursali, sedi secondarie, uffici e dipendenze in genere su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero determinando eventuali poteri di rappresentanza o di gestione delle persone preposte.

 

ART. 3) DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4) SCOPO E ATTIVITA'

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Scopo dell'ASSOCIAZIONE MECCANICA è di riunire tutti coloro che operano nel campo della meccanica e dell'impiantistica, di favorire la ricerca scientifica e di promuovere la cultura, lo studio e diffondere la conoscenza delle discipline meccaniche, impiantistiche ed organizzative e delle loro applicazioni con i mezzi e con le forme più adatte.

L'ASSOCIAZIONE MECCANICA costituisce e mantiene collegamenti con Associazioni affini, sia nazionali che straniere.

L'Associazione potrà partecipare quale Associato ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi culturali, sociali ed umanitari.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività.

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, visite aziendali e qualunque altra attività d'interesse culturale per gli Associati.

Iniziative ricreative: viaggi, pranzi sociali ed altri incontri ricreativi.

Attività associative: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.

Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento e specializzazione nel campo della meccanica e dell'impiantistica, costituzione di gruppi di studio e di ricerca.

Attività editoriali: pubblicazione di annuari, riviste e bollettini periodici, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

L'ASSOCIAZIONE MECCANICA è apolitica e aconfessionale; essa rimane estranea a tutto quanto concerne i problemi di categoria ed ai rapporti di lavoro, sia individuali che collettivi.

 

Cap. II - ASSOCIATI

 

ART. 5) REQUISITI E TIPOLOGIE DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE MECCANICA le persone, le Aziende, le Associazioni e gli Enti che operano nel campo della meccanica, dell'impiantistica o comunque ne siano interessati.

Gli associati dell'ASSOCIAZIONE MECCANICA possono essere:

Effettivi, Juniores, Sostenitori, Benemeriti ed Onorari.

  1. Sono Soci Effettivi le persone (Soci Individuali) e le Aziende, le Associazioni e gli Enti (Soci Collettivi).
  2. Possono essere Soci Juniores, con quota associativa ridotta, gli studenti e gli apprendisti (età massima 25 anni).
  3. Sono Soci Sostenitori i Soci Effettivi che versano quote d'ammontare superiore a quello fissato dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo può proclamare Benemeriti gli Associati che hanno largamente contribuito al potenziamento dell'ASSOCIAZIONE MECCANICA.
  5. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari le persone che hanno onorato la meccanica e l'impiantistica nella scienza e nell'industria. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi, ma non pagano alcuna quota.

 

ART. 6) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto; pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, mediante la partecipazione attiva alle assemblee a qualsiasi titolo convocate.

Tutti gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I diritti degli Associati minorenni sono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

E' esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa ed i Soci Onorari hanno diritto:

  1. alla tessera sociale;
  2. a partecipare con diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea degli Associati;
  3. a frequentare la Sede Sociale;
  4. a partecipare all'attività sociale;
  5. a ricevere, alle condizioni di favore che saranno di volta in volta stabilite, le pubblicazioni dell'Associazione.

 

ART. 7) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA

L'ammissione degli Associati avviene su richiesta degli interessati con il contestuale versamento della quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile e non restituibile.

 

ART. 8) DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

 

ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

  1. per recesso da comunicarsi per iscritto entro due mesi prima dello scadere dell'anno successivo;
  2. per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre sei mesi;
  3. per delibera d'esclusione del consiglio direttivo per gravi ed accertati motivi.

Gli Associati receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota versata nè a liquidazioni di sorta di quote del patrimonio comune, fermo restando il loro obbligo di versamento di quanto ancora dovuto all'atto di perdita della qualifica di Associato.

 

Cap. III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 10) ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono assegnate a titolo personale, sono onorifiche, sono valide solo se accettate, non danno luogo a retribuzioni o indennizzi e sono rinnovabili. Tuttavia il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate.

 

ART. 11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati; le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa e tutti i Soci Onorari e Benemeriti; gli Associati con età inferiore ai 18 anni partecipano senza diritto di voto.

 

ART. 12) CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può essere convocata inoltre:

  1. per decisione del Presidente;
  2. per delibera del Consiglio Direttivo;
  3. su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli Associati.

L'assemblea degli Associati è convocata a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, senza particolari formalità, mediante comunicazione scritta (e/o per posta elettronica) contenente l'Ordine del Giorno, da inviarsi agli Associati almeno 10 giorni prima della data stabilita.

 

ART. 13) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli Associati:

  1. delibera il numero, da sette a quindici, dei componenti del Consiglio Direttivo;
  2. elegge, fra i propri soci con i diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo;
  3. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre Membri ordinari e due supplenti;
  4. esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente ed il bilancio preventivo del nuovo anno sociale;
  5. discute e delibera in merito alle proposte del Consiglio Direttivo e degli Associati;
  6. formula suggerimenti al Consiglio Direttivo su iniziative ed attività da realizzare;

g) delibera in sede straordinaria modifiche allo Statuto Sociale, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno il 20% degli Associati.

 

ART. 14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti salvo i casi previsti al punto g) dell'art.13 e all'art.29.

Ogni Associato avente diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto altro Associato.

Ogni Associato potrà portare quante deleghe riceve, senza limitazione.

Ogni Associato, quale che ne sia la categoria, ha diritto a un solo voto indipendentemente dal valore delle quote associative versate.

Le deliberazioni assembleari verranno pubblicate nell'albo dell'Associazione (e/o sul sito internet dell'Associazione) per 15 giorni consecutivi dalla data dell'Assemblea.

 

ART. 15) FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Salvo che per le votazioni riguardanti persone, e quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno tre Associati, l'Assemblea vota a scrutinio palese per alzata di mano.

In tutte le votazioni, ove non diversamente stabilito, nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da:

  1. i membri eletti dall'Assemblea degli Associati;
  2. gli ex Presidenti per il biennio successivo a quello di permanenza in carica;
  3. un massimo di tre Associati nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei Consiglieri già in carica.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso fino al numero deciso dall'Assemblea elettrice.

 

ART. 17) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

il Consiglio Direttivo:

  1. elegge fra i propri Membri, il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
  2. nomina i Membri cooptati;
  3. delibera, sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  4. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
  5. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  6. stabilisce l'Ordine del giorno dell'Assemblea convocata per sua delibera.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

 

ART. 18) DURATA IN CARICA

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e al suo scadere decadono tutte le cariche sociali e gli incarichi ad esso deliberati.

I membri del Consiglio Direttivo, in caso di mancata partecipazione non giustificata ad almeno tre riunioni consecutive, decadono dal loro mandato; tale decadenza sarà operativa solo se deliberata dal Consiglio stesso.

 

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni volta che lo ritenga il Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, devono essere convocate al termine d'ogni incontro mediante indicazione della data e dell'orario nel verbale da inviarsi per posta (e/o per posta elettronica) a tutti i Consiglieri e Revisori, compresi gli assenti; ai fini della validità occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

 

ART. 20) PRESIDENTE

Il Presidente:

  • presiede l'Assemblea degli Associati;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

 

ART. 21) COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di delega ad altro Consigliere, escluso il Tesoriere; la delega può essere conferita solo a tempo determinato per uno specifico oggetto.

In caso d'impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente più anziano in carica o, in via subordinata, d'appartenenza all'Associazione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 22) IL SEGRETARIO

Al Segretario compete:

  1. redigere ed archiviare i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
  2. tenere aggiornato l'elenco degli Associati;
  3. curare la riscossione delle quote associative;
  4. svolgere i compiti assegnati dal Presidente in merito alla conduzione ordinaria dell'Associazione.

 

ART. 23) IL TESORIERE

Al Tesoriere compete la responsabilità della gestione finanziaria dell'Associazione secondo le vigenti leggi.

 

ART. 24) REVISORI DEI CONTI

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 25) ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti, e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo della loro competenza.

 

Cap. IV - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

 

ART. 26) QUOTE

L'importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 27) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione provvede al proprio finanziamento mediante:

  1. le quote associative;
  2. i proventi delle attività associative;
  3. i contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e d'enti in genere;
  4. i contributi, i sussidi, i lasciti e le donazioni destinate a tale scopo.

 

ART. 28) PATRIMONIO SOCIALE

L'ASSOCIAZIONE MECCANICA può costituirsi un patrimonio sociale formato da beni mobili ed immobili.

 

Cap. V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

ART. 29) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o richiesto da almeno un quarto degli Associati.

L'assemblea delibera in sede straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza semplice con il voto favorevole di almeno il 60% degli Associati.

 

 

ART. 30) LIQUIDAZIONE

Le modalità della liquidazione e la destinazione del patrimonio sociale residuale sono deliberate a semplice maggioranza dei votanti dell'Assemblea degli Associati.

Il patrimonio sociale residuale alla conclusione della liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea a favore di altre associazioni o di Enti senza fine di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della L.662/96.

 

Cap. VI - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 31) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio e/o rendiconto annuale economico e finanziario che verranno posti all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci e i rendiconti approvati verranno pubblicati nell'albo dell'Associazione (e/o sul sito internet dell'Associazione) per 15 giorni consecutivi dopo l'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

 

ART. 32) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia possa sorgere fra l'Associazione e gli Associati, o fra gli Associati in dipendenza del rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due saranno nominati uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo sarà nominato dai membri già designati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella cui giurisdizione si trova la sede sociale al quale compete altresì la nomina dell'arbitro di quella parte che resasi negligente abbia omesso di provvedere in tal senso.

Qualora le parti contendenti fossero più di due, l'intero Collegio Arbitrale sarà nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella cui giurisdizione si trova nella sede sociale.

Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in modo irrituale e rispettando il contraddittorio, ed il lodo sarà inappellabile ove consentito dal Codice di Procedura Civile.

Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di Procedura Civile.

 

ART. 33) RINVIO

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni ed in particolare quelle portate dal titolo II libro I del Codice Civile e norme d'attuazione transitorie relative.

 


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